Cantieri Temporanei o Mobili: notifica preliminare

Anche al Prefetto per i lavori pubblici.

2019-01-02 17:33:22
Cantier

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 132 del 1° dicembre 2018, che in funzione di prevenzione e contrasto alla mafia, prevede l'invio della notifica preliminare anche al Prefetto territorialmente competente.

La legge ha quindi previsto una modifica dell’art. 99 del Decreto Legislativo 81/08 aggiungendo la di fatto la frase: “nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto” all'elenco degli enti a cui inviare la suddetta notifica.

Si ricorda che le disposizioni indicate dell'Titolo IV - Cantieri Temporanei o Mobili - Capo I Misure per la Salute e Sicurezza dei Cantieri Temporanei o Mobili del D.Lgs 81/08, prevedono l'obbligo di trasmissione della notifica preliminare alle ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.

Di seguito si riporta il testo integrale dell'Art. 99 del D.Lgs 81/08:
- Articolo 99 - Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’ articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.