Gas Radon - Regione Campania - FAQ - ARPAC
Interpretazioni sui dubbi della Legge regionale 8 luglio 2019, n. 13 sul gas radon in ambiente confinato chiuso
In attesa della pubblicazione delle Linee Guida Ufficiali della Regione Campania, sono state pubblicate sul sito dell'ARPAC alcune FAQ per meglio comprendere le finalità e gli obblighi previsti dalla Legge regionale 8 luglio 2019, n. 13?
La legge suddetta impone l'obbligo di misurazioni della concentrazione di Gas Radon in ambiente chiuso per le nuove costruzioni e per gli edifici già esistenti.
Quali sono gli obblighi derivanti dalla Legge regionale 8 luglio 2019, n. 13?
Per le nuove costruzioni (articolo 3) e per gli esercenti delle attività svolte in edifici esistenti, individuati all'articolo 4 comma 1 della suddetta legge regionale, scatta l'obbligo di effettuare monitoraggio delle concentrazioni di Gas Radon e di trasmettere i risultati al Comune interessato e ad ARPA Campania della ASL di riferimento.
Quali sono le attività svolte in edifici esistenti soggette a tale obbligo?
Le attività soggette a tale obbligo, identificati all'articolo 4 comma 1 della suddetta legge sono:
- Attività svolte in edifici strategici di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, n. 29581 e quelli destinati all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne
- Attività svolte in edifici con interrati, seminterrati e locali a piano terra, aperte al pubblico, con esclusione degli edifici residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete.
In cosa consiste il monitoraggio per le attività svolte in edifici esistenti?
Gli esercenti attività provvedono, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon, eseguite con strumentazione attiva o passiva, da svolgere su base annuale suddivisa in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) ovvero in più misure la cui somma sia pari ad un anno. Per gli edifici esistenti il risultato delle misurazioni non può superare e i 300 Bq/m3.
Qual'è il termine ultimo per l'avvio delle misurazioni?
Il termine ultimo per l'avvio delle misurazioni è il 15 ottobre 2019. Nonostante ciò la legge regionale prevede la trasmissione trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pertanto è possibile avviare le misurazioni entro il 15 gennaio 2020 così da presentare entro il 15 gennaio 2021 i risultati delle misurazioni.
Cosa succede se non si ottempera a tale obbligo?
Se non si trasmettono i risultati delle misurazioni il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.
Cosa succede se il risultato delle misurazioni in edifici esistenti riporta il superamento del valore limite?
Qualora all'esito delle misurazioni il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato, il proprietario dell’immobile presenta al Comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni, un piano di risanamento al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono-programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno.
Per maggiori informazioni e chiarimenti in merito all'applicazione ed agli obblighi previsti dalla Legge Regionale dell'8 Luglio 2019 è possibile contattare i nostri uffici.