Alternanza Scuola Lavoro

Nuovo Regolamento per disciplinare i corsi (Decreto n.195 - 3 novembre 2017)

2017-12-28 11:24:58
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L'emanazione del Decreto 195, del 3 novembre 2017, ha chiarito che l'obbligo di provvedere alla formazione generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ( ex art. 37 D. Lgs. 81/08), per gli studenti in alternanza scuola lavoro, è a carico dell’istituto scolastico.

La restante parte della formazione specifica, è a carico dell’azienda ospitante lo studente, salvo diversi accordi stipulati nella convenzione tra le parti.

Pertanto, resta di competenza per i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/08.

Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante è possibile fare riferimento a:
a) accordi territoriali stipulati dagli uffici scolastici regionali, con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti nell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
b) percorsi formativi in modalità e-learning ,
c) promosse forme più idonee di collaborazione,
Integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti, che sono equiparati a lavoratori, il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante
• non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto,
• non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio,
• non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

Agli studenti è garantita la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/08. La stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

Infine, è a carico dell’istituto scolastico, la copertura assicurativa degli studenti, per infortunio, malattia, danni contro terzi e per attività svolte al di fuori della sede ospitante se facenti parti del percorso formativo dell’alternanza scuola lavoro.