Esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni

Nuova Direttiva e nuovi valori limite di esposizione

2018-01-18 08:44:33
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La nuova direttiva (UE) 2017/2398, modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (scarica l'allegato).

Le nuove disposizioni modificano alcuni articoli della precedente direttiva ed introducono anche nuovi valori limite per determinate sostanze.

La modifica principale della direttiva è relativa all’Allegato III, in cui sono stati rivisti ed aggiornati i valori limite per le seguenti sostanze:
- Fibre ceramiche refrattarie
- Polveri di legno duro
- Cromo VI e suoi composti
- Cloruro di vinile monomero
- Silice cristallina respirabile da processo di lavorazione
- Benzene
- Ossido di etilene
- 1-2-Epossipropano
- Acrilammide
- 2-Nitropropano
- o-Toluidina
- 1,3-Butadiene
- Idrazina
- Bromoetilene

Bisogna anche considerare che per alcuni agenti non è possibile stabilire dei livelli al di sotto dei quali non si producano effetti nocivi per la salute del lavoratore, mentre per altri è scientificamente individuabile il livello al di sotto del quale l’esposizione non dovrebbe produrre effetti nocivi.

Restano ovviamente validi i principi generali di tutela contenuti nella direttiva quali:
• rispetto dei valori limite
• eventuale sostituzione dell'agente cancerogeno mutageno con uno meno pericoloso
• prevenzione limitazione dell'esposizione del lavoratore
• ricorso ad un sistema chiuso che limiti a dispersione dell'agente cancerogeno o mutageno

I datori di lavoro hanno l’obbligo di utilizzare procedure già esistenti per misurare i livelli di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, ed è fondamentale nell'ottica di tutela dei lavoratori, l’obbligo della sorveglianza sanitaria.

Gli stati membri dovranno recepire la direttiva 2017/2398 con le modifiche effettuate precedente direttiva 2004/37/CE.

Direttiva-UE-2017-2398.pdf