Nuove disposizioni per la formazione Rspp/Aspp:

Pubblicato in nuovo Accordo Stato Regioni

2016-07-18 18:25:25
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Il 7 Luglio 2016 è stato approvato il testo del nuovo accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi per i percorsi formativi previsti per gli RSPP/ASPP ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 81/08.

Nel nuovo accordo si specificano i requisiti minimi per i responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione (titolo di studio non inferiore al diploma e attestanto di frequenza a cosri specifici di formazione), nonchè la durata ed i contenuti specifici per i corsi per i soggetti formatori (Decreto 6 Marzo 2016).

La strutturazione del percorso formativo resta suddivisa in tre distinti moduli (A, B e C), per i quali sono stati aggiornati sia le modalità che i contenuti formativi.

Inoltre, tra le principali novità individuate nel testo del nuovo Accordo Stato Regioni si sottolineano:

- Individuazione delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione (Art. 32, comma 2)
- Requisiti e specifiche organizzativi e tecnici per la formazione in E-learning
- Crediti formativi ed esoneri per contenuti analoghi (Art. 32, comma 1)
- Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi
- Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione

Il nuovo Accordo Stato Regioni entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione (attualmente non è ancora avvenuta).

Accordo-Stato-Regioni_7-Luglio-2016.pdf