Nuove norme sanzionatorie del Regolamento (CE) 1272/2008

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

2017-12-13 15:18:16
CLP

Sono previste nuove sanzioni per la violazione dell’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, in materia di pubblicità per i prodotti chimici:

1. Qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa ne menziona le classi o categorie di pericolo in questione.

2. Ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa […], che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta. Il primo comma lascia impregiudicata la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

L’articolo 15 della Legge n. 167 del 20 novembre 2017, stabilisce che “chiunque violi le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all’articolo 48, paragrafi l e 2, primo comma, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro»”.