Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

2019-03-20 15:34:45
Rifiuti e PEI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, della Legge di conversione 1 dicembre 2018, n. 132 con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 sono state introdotte nuove regole riguardanti il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti ed indicazioni per la redazione, da parte del Prefetto, del piano esterno di gestione delle emergenze.

In particolar modo l’art 26 – bis definisce l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interno.
Per gli impianti esistenti il piano di emergenza interno dovrà essere redatto dal gestore dell’impianto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione e (ovvero entro il 3 marzo 2019) trasmesso al Prefetto per le valutazioni del caso ed aggiornato con periodicità almeno triennale.
In seguito alla valutazione ed alla conformità dello stesso, entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni del gestore, il prefetto provvede alla stesura e coordina l’attuazione del piano di emergenza esterno aggiornato con periodicità triennale, che avrà lo scopo di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.