SISTRI

Nuovi aggiornamenti

2016-07-18 18:40:08
Sistri

L'8 giugno è entrato il vigore il decreto n. 78 del Marzo 2016 che introduce nuove disposizioni relative al funzionamento e all'ottimizzazione del sistema di tracciabilita' dei rifiuti SISTRI.

Tra le disposizioni introdotte dal nuovo decreto (art. 4) vi è l'obbligo di iscrizione al SISTRI nel caso di:

- Produttori di rifiuti pericolosi: imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, che trasportano a titolo professionale rifiuti pericolosi prodotti da terzi, oppure soggetti, in qualità di trasportatori, per i soggetti autorizzati al trasporto dei propri rifiuti pericolosi (Cat. 2-bis o 5), ma solo se già iscritti in qualità di produttori.

- Trasporto navale: armatore o noleggiatore che effettua il trasporto, oppure raccomandatario marittimo delegato.

- Trasporto intermodale marittimo: terminalista concessionario dell’area portuale, impresa portuale a cui sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto.

- Trasporto intermodale ferroviario: responsabili uffici gestione merci, operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, interporti, impinati di terminalizzazione e scali merci a cui sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell’impresa ferroviaria o che effettua il successivo trasporto.

Si riconferma, inoltre, l'obbligo di iscrizione al SISTRI nel caso di centri di raccolta comunali o intercomunali presenti nel territorio della Regione Campania, interessati quindi nella gestione dei rifiuti urbani.

Nel decreto si fa riferimento ad una prossima modifica sostanziale delle attuali procedure funzionali del sistema, che potranno essere semplificate e rese maggiormente efficienti (art. 2).

Si prevede, inoltre, un miglior accesso alle informazioni contenute nel sistema SISTRI, con l'obiettivo di favorire l'attività di verifica da parte degli organi di controllo, finalizzati ad una intensificazione delle azioni di contrasto per le attività illecite in materia di gestione dei rifiuti (art. 3).

Resta invece confermato l'obbligo di pagamento del contributo annuale per l'iscrizione dei soggetti obbligati, nonchè la presenza e l'utilizzo dei dispositivi USB e del dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti per monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto (black-box).